Registrazione Imprese Alimentari - (SCIA)

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Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione tramite S.C.I.A., qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento 852 e 853/2004. Ogni operatore del settore alimentare deve quindi segnalare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento posto sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità di un’«impresa alimentare» a sua volta definita come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” (art. 3 del Reg. 178/2002). Sono registrati e quindi sottoposti a controllo ufficiale ai sensi del Regolamento 882/2004 anche tutti gli stabilimenti di produzione primaria che non sono soggetti a riconoscimento ai sensi dei Regolamenti 852 e 853/2004, con l’esclusione di quelli finalizzati alla produzione di alimenti per il solo consumo domestico privato.

Sedi

  • VENOSA
  • POTENZA - Corso Umberto I 22/A  - orari di apertura al pubblico - dal lunedì al venerdì, ore 9,00 - 13,00 (martedì e giovedì pomeriggio, ore 15,30-17,30). Telefono: 0971/26391- 0971/26907
  • VILLA D'AGRI Via C. Colombo, lunedì e mercoledì, ore 15,30-17,30. Telefono: 0975/312445 LAGONEGRO - Via Piano dei Lippi 1 - tel.0973/48550-48553
  • LAGONEGRO - Via Piano dei Lippi 1 - tel.0973/48550-48553

Iter segnalazione:

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto

Il titolare dell’impresa alimentare o del mezzo di trasporto, quindi, invia la segnalazione di inizio attività in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui ha sede tale attività o in cui è residente (nel caso di mezzo di trasporto). Nel caso in cui presso il Comune di riferimento non sia attivo il SUAP, la segnalazione dovrà essere inoltrata al SUAP della Camera di Commercio competente, ai sensi dell’art. 5, co. 4 e 5 del D.P.R. 160/10 e puo’ iniziare l’attività a seguito del rilascio della ricevuta da parte del SUAP. Il SUAP a sua volta provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento le quali devono adottare modalità telematiche di ricevimento e trasmissione. Nelle more della definizione di appositi accordi di servizio tra i SUAP e la Regione Basilicata, le Segnalazioni verranno trasmesse utilizzando la PEC e successivamente tramite cooperazione applicativa (Art. 10 dell’allegato specifiche tecniche del DPR 7 Settembre 2010, n. 160).

  • N.B. - Qualora non fosse attuabile la procedura telematica al SUAP, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) potrà realizzarsi mediante la trasmissione cartacea della relativa modulistica sia al Comune che alla ASL. In questo caso per data di segnalazione si intende la data di acquisizione al protocollo del SUAP e della ASL, che deve essere contestuale. Qualora si verifichi la mancanza della contestualità, dovrà esser considerata quale data di segnalazione e quindi di inizio attività quella successiva, indipendentemente se acquisita dal protocollo della ASL o del Comune. Il titolare della ditta/impresa deve comunicare tempestivamente al SUAP, con le medesime modalità, ogni variazione in ordine ai sotto elencati dati: Cessazione, subingresso, sospensione, Variazioni OSA, Impresa e Stabilimento tramite l’apposita modulistica.
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